Rilascio CIE a minori
Per il rilascio della carta di identità valida per l’espatrio, il minore deve presentarsi personalmente, accompagnato da entrambi i genitori o dal tutore, muniti del loro documento di identificazione e della documentazione necessaria.
Nel caso uno dei due genitori sia impossibilitato, il minore può essere accompagnato da un solo genitore con l'assenso dell'altro (modulo scaricabile da questa pagina).
Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Nei casi in cui il Tribunale per i minorenni disponga l’affido del minore a terze persone (servizi sociali, case famiglia ecc.) se i genitori non hanno perso la potestà genitoriale, dovranno comunque firmare la richiesta della carta di identità e rilasciare il loro assenso all’espatrio. In mancanza delle firme di questi ultimi, per espresso rifiuto o perché irreperibili, dovrà esser acquisito oltre al decreto di affido del Tribunale per i Minorenni, anche il Nulla Osta del giudice Tutelare.
Nei casi in cui l’Autorità Giudiziaria disponga l’affido esclusivo del minore ad uno solo dei due genitori, non decade la potestà genitoriale dell’altro genitore, del quale necessita in ogni caso acquisire l’assenso all’espatrio. In caso di rifiuto o impossibilità, si dovrà acquisire il Nulla Osta del giudice Tutelare.
Rilascio CIE a interdetti
Per il rilascio della carta di identità all’interdetto, Il tutore deve esibire il decreto di nomina e deve sottoscrivere l’assenso all’espatrio.(modulo scaricabile da questa pagina).
La firma sulla carta di identità è quella del titolare della carta, ance se interdetto, a condizione che questo sia in grado di firmare.
Rilascio CIE a beneficiari di amministrazione di sostegno
Per il rilascio della carta di identità al beneficiario dell’amministrazione di sostegno è indispensabile esibire il decreto di nomina del Giudice Tutelare e comunicare le generalità e i recapiti dell’amministratore di sostegno.
Il decreto di nomina è fondamentale per individuare in quale misura e per quali ambiti l’amministratore di sostegno può agire in nome e per conto del beneficiario. I poteri dell'amministratore di sostegno, infatti, a differenza della figura del tutore, non sono stabiliti in via generale, ma in via particolare nel decreto di nomina del Giudice Tutelare.
La firma sulla carta di identità è quella del titolare della carta, anche se si tratta di beneficiario dell’amministrazione di sostegno, a condizione che questo sia in grado di firmare.
Smarrimento o sottrazione della carta
E' necessario fare la denuncia presso le autorità di Pubblica Sicurezza ed esibirla in Anagrafe in originale presentandosi con un documento di riconoscimento valido. Successivamente, contattando il servizio di supporto del Ministero dell’Interno, si potrà richiedere l’interdizione del documento.
Se la carta d'identità smarrita o sottratta non è scaduta ed è stata rilasciata dal Comune di Fucecchio, non sarà necessario avere con sé un documento di riconoscimento valido.
Furto o smarrimento all'estero
E' valida la denuncia fatta presso il Consolato o Ambasciata italiana. Nel caso di denuncia fatta presso altri organi stranieri (es. Polizia locale) la stessa dovrà essere rifatta in Italia e successivamente consegnata all'Anagrafe.
Carta d'identità cartacea
Il Regolamento dell'Unione Europea 2019/1157 ha stabilito che le carte d'identità cartacee dovranno cessare la loro validità entro il 3 AGOSTO 2026.
Per disposizione ministeriale, il rilascio della carta di identità costituisce un'attività eccezionale riservata esclusivamente ai casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
In attesa di istruzioni da parte del Ministero dell'Interno rispetto ai documenti che alla data del 3 agosto 2026 dovessero risultare ancora non scaduti, si segnala, che in base alla legislazione vigente da tale data, salvo proroghe o modifiche normative, le carte d'identità cartacee non avranno più validità per l'espatrio e non potranno più essere rilasciate.
Per il rilascio del documento cartaceo servono 2 fotografie formato tessera (cm.3,5 x 4,5), recenti (effettuate da non oltre 6 mesi), frontali, senza occhiali scuri. Le caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie per le carte d'identità, sono state previste e definite dal Ministero dell'Interno con nota n.400/A/2005/1501/P/23.13.17 del 5/12/2005.
Il costo della carta d'identità cartacea è di Euro 5,40.